Sez. 1, Sentenza n. 4410 del 09/08/1985 (Rv. 441872 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - GIUDIZIO D'OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ATTRIBUZIONE ALL'ESPROPRIATO DI SOMME MAGGIORI - INTERESSI SULL'ULTERIORE IMPORTO - MISURA - RISARCIBILITÀ DEL DANNO DERIVANTE DA SVALUTAZIONI MONETARIE - PRESUPPOSTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - GIUDIZIO D'OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ATTRIBUZIONE ALL'ESPROPRIATO DI SOMME MAGGIORI - INTERESSI SULL'ULTERIORE IMPORTO - MISURA - RISARCIBILITÀ DEL DANNO DERIVANTE DA SVALUTAZIONI MONETARIE - PRESUPPOSTI.*
Qualora il giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa comporti il riconoscimento in favore dell'espropriato di somme maggiori rispetto a quelle originariamente depositate presso la cassa depositi e prestiti (artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865 n. 2359), solo su tale ulteriore importo, anch'esso soggetto all'indicato deposito (con esclusione cioè di una condanna al pagamento diretto), vanno attribuiti gli interessi (fino alla data del versamento), e questi devono essere fissati nella misura legale, a norma dell'art. 1224 primo comma cod. civ., mentre la risarcibilità del maggior danno derivante da svalutazione monetaria postula, in applicazione del secondo comma del citato art. 1224 cod. civ., che il creditore deduca e dimostri il relativo pregiudizio, o comunque indichi elementi idonei all'individuazione in via presuntiva del pregiudizio stesso. (V 7243/83 mass nn 431845 e 431843).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)