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Sez. 1, Sentenza n. 5155 del 01/06/1990 (Rv. 467522 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - POTERI DELLA CORTE DI APPELLO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - ESCLUSIONE - ORDINE DI DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.*
Stato
decisa il 1990-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467522-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - POTERI DELLA CORTE DI APPELLO - CONDANNA AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - ESCLUSIONE - ORDINE DI DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.*

La Corte d'appello nel decidere sull'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione non può pronunciare la condanna dell'espropriante al pagamento di tale indennità, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in Sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa, atteso che anche alla liquidazione giudiziaria dell'indennità sono applicabili i principi generali posti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 (artt. 48 e 55) in materia di deposito dell'indennità. (Conf 806/89, mass n 461826; (Conf 4410/85, mass n 441872; (Conf 3048/84, mass n 435087; (Conf 7243/83, mass n 431845).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)