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Sez. 1, Sentenza n. 7243 del 03/12/1983 (Rv. 431845 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO - DISCIPLINA EX ARTT. 48 E 55 LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ - ESTENSIONE ANCHE ALLE MAGGIORI SOMME LIQUIDATE ALL'ESPROPRIATO IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA.*
Stato
decisa il 1983-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431845-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO - DISCIPLINA EX ARTT. 48 E 55 LEGGE N. 2359 DEL 1865 - APPLICABILITÀ - ESTENSIONE ANCHE ALLE MAGGIORI SOMME LIQUIDATE ALL'ESPROPRIATO IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA.*

L'Obbligo del deposito dell'indennità di espropriazione presso la cassa depositi e prestiti, ai sensi degli artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sussiste anche per le maggiori somme che vengano liquidate all'espropriato in Sede di opposizione alla stima, per le quali, pertanto, non può essere emessa condanna al pagamento diretto in favore dell'opponente, né possono essere riconosciuti interessi, dopo l'effettuazione del deposito, con misura o decorrenza diverse da quelle previste dall'ordinamento della cassa, salva restando la corresponsione degli interessi, nella misura legale, per il periodo intercorso dal decreto di espropriazione al deposito medesimo. Tali principi trovano applicazione anche con riguardo alle maggiori somme che vengano liquidate in Sede giudiziaria per indennità di occupazione legittima. (V 1224/77, mass n 384906; (V 3090/72, mass n 360861; (V 2583/70, mass nn 348953 e 348954).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)