Sez. L, Sentenza n. 2382 del 22/03/1990 (Rv. 466114 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO DI LAVORO "PART-TIME" - MODIFICAZIONE UNILATERALE DELLA COLLOCAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN UN DETERMINATO ORARIO - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI - COSIDDETTE CLAUSOLE ELASTICHE - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - CONTRATTO DI LAVORO "PART-TIME" - MODIFICAZIONE UNILATERALE DELLA COLLOCAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN UN DETERMINATO ORARIO - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI - COSIDDETTE CLAUSOLE ELASTICHE - RILEVANZA.*
Nel contratto di lavoro part-time - che con il contratto di lavoro a tempo pieno ha in comune la causa giuridica tipica (cioè lo scambio lavoro - retribuzione), differenziandosene soltanto per la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione) - il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine a tale riduzione nonché della collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario (reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi) comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti, salvo che nel contratto individuale l'orario della prestazione lavorativa sia determinato soltanto nella durata senza alcuna specificazione della sua collocazione temporale (cosiddette clausole elastiche).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2094, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)