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Sez. L, Sentenza n. 2691 del 26/03/1997 (Rv. 503287 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro part - time - Modificazione unilaterale dell'orario di lavoro - Disponibilità del lavoratore alla chiamata del datore di lavoro - Cosiddette clausole elastiche - Illegittimità - Conseguenze - Integrazione del trattamento retributivo - Criteri.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503287-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere "a comando" la prestazione lavorativa dedotta in un contratto di part - time sono illegittime, atteso che l'esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta - stante la ratio dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984 - che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario deve essere determinata la collocazione nell'arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l'attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita. Dall'accertata illegittimità di tali clausole non consegue l'invalidità del contratto part - time, né la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ma solo l'integrazione del trattamento economico (ex artt. 36 Cost. e 2099, comma secondo, cod. civ.), atteso che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, tenendo conto della maggiore penosità ed onerosità che di fatto viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato; a tal fine rilevano la difficoltà di programmazione di altre attività, l'esistenza e la durata di un termine di preavviso, la percentuale delle prestazioni a comando rispetto all'intera prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 com. 2, Costituzione art. 36, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)