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Sez. 3, Sentenza n. 3117 del 27/06/1989 (Rv. 463235 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - CONDANNA PER FALSO GIURAMENTO RESO IN SEDE DI OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE - AMBITO - EVENTUALI PAGAMENTI PARZIALI ACCERTATI DAL GIUDICE PENALE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463235-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - CONDANNA PER FALSO GIURAMENTO RESO IN SEDE DI OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE - AMBITO - EVENTUALI PAGAMENTI PARZIALI ACCERTATI DAL GIUDICE PENALE - RILEVANZA - LIMITI.*

Qualora l'opposizione ad un'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro venga accolta a seguito del giuramento dell'opponente, che dichiara di aver estinto l'obbligazione, e lo stesso opponente sia poi condannato irrevocabilmente per falso giuramento, la sentenza penale ha autorità di cosa giudicata, nel successivo giudizio civile risarcitorio, soltanto in ordine all'accertamento del fatto reato e non di eventuali pagamenti (parziali) che, pur strumentali alla configurazione del reato, non ne costituiscono un presupposto indispensabile. Tuttavia nel giudizio risarcitorio non può stabilirsi un collegamento automatico fra la somma ingiunta ed i danni lamentati - in quanto il danneggiato non può mai conseguire un indennizzo superiore all'effettivo pregiudizio subito - dovendosi invece tener conto degli eventuali pagamenti parziali accertati, ancorché in modo non vincolante, dal giudice penale. (Conf 4166/88, mass n 459242, sulla prima parte; (Conf 5873/82, mass n 423629, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Pen. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)