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Sez. 3, Sentenza n. 4166 del 18/06/1988 (Rv. 459242 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - FATTO MATERIALE - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIVILE - LIMITI - CONDANNA PER LESIONI PERSONALI - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE - AMBITO - CONSEGUENZE DELLE LESIONI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459242-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - FATTO MATERIALE - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIVILE - LIMITI - CONDANNA PER LESIONI PERSONALI - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE - AMBITO - CONSEGUENZE DELLE LESIONI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nel giudizio civile per il risarcimento del danno, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza del fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, tra i quali, nell'ipotesi di condanna per il delitto di lesioni personali, debbono essere comprese anche le conseguenze delle lesioni; pertanto, mentre il giudice civile non può ritenere che la malattia abbia avuto conseguenze diverse da quelle accertate in Sede penale, non gli è precluso, a norma dell'ultima parte del primo comma dell'art. 27 citato, prendere in considerazione, ai fini del risarcimento, gli effetti dannosi verificatisi successivamente alla sentenza penale. (Conf 5873/82, mass n 423629; (Conf 610/74, mass n 368410).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)