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Sez. 3, Sentenza n. 5873 del 08/11/1982 (Rv. 423629 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - FATTO MATERIALE - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIVILE - LIMITI - CONDANNA PER LESIONI PERSONALI - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE - AMBITO - CONSEGUENZE DELLE LESIONI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423629-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - ESTENSIONE - FATTO MATERIALE - LIBERA VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIVILE - LIMITI - CONDANNA PER LESIONI PERSONALI - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE - AMBITO - CONSEGUENZE DELLE LESIONI - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nel giudizio civile per il risarcimento del danno, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., non soltanto in ordine alla sussistenza del fatto-reato, in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, ma anche in ordine a tutti gli accertamenti contenuti nella motivazione che costituiscono il presupposto della decisione adottata. Pertanto, poiché i fatti materiali accertati nel giudizio penale, ove costituiscono il presupposto logico e necessario del dispositivo, hanno efficacia di giudicato nel successivo giudizio per risarcimento dei danni, consegue che, mentre è inibito al giudice civile di disconoscere tali fatti materiali ritenuti nella sentenza penale, non gli è precluso di valutare liberamente i fatti stessi, non solo ai fini dell'esatta definizione della lite civile ma anche per prendere in considerazione, ai fini del risarcimento, conseguenze diverse da quelle accertate nel processo penale, quando la loro insorgenza risulti posteriore alla formazione del giudicato penale. Nell'ipotesi di condanna per il delitto di lesioni personali debbono essere comprese tra gli elementi costitutivi del fatto-reato anche le conseguenze delle lesioni, onde il giudice civile non può ritenere che la malattia abbia avuto conseguenze diverse da quelle accertate in Sede penale, salvo che queste si siano verificate successivamente alla sentenza. (Conf 610/74, mass n 368410).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)