Sez. 3, Sentenza n. 9627 del 16/06/2003 (Rv. 564300 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) | Possibilità di derogarvi - Giudizio di verosimiglianza dell'estraneità dei beni pignorati al debitore - Presupposto - Diversità delle attività svolte da terzo e debitore.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI)
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione, al terzo è consentito avvalersi della prova testimoniale o di presunzioni semplici per provare il suo diritto di proprietà sui beni rinvenuti presso il debitore all'atto del pignoramento, soltanto quando appaia verosimile, in base ad un giudizio di comparazione tra la professione e il commercio rispettivamente esercitati dal terzo opponente e dal debitore, necessariamente differenti, che a cagione della diversa attività svolta i beni rinvenuti presso l'abitazione del debitore siano di proprietà del terzo (facendo applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto utilizzabile il criterio della verosimiglianza in una ipotesi in cui il debitore pignorato e il creditore svolgevano la stessa attività commerciale nei medesimi locali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)