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Sez. 2, Sentenza n. 1485 del 01/04/1978 (Rv. 390863 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISCIPLINA RISPETTIVAMENTE PREVISTA DALL'ART 873 E DALL'ART 907 COD CIV - DIFFERENZE - PROPOSIZIONE IN APPELLO DELLA DOMANDA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - NOVITA RISPETTO A QUELLA PER L'OSSERVANZA DELLE DISTANZE DELLE VEDUTE DALLE COSTRUZIONI PROPOSTA IN PRIMO GRADO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390863-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISCIPLINA RISPETTIVAMENTE PREVISTA DALL'ART 873 E DALL'ART 907 COD CIV - DIFFERENZE - PROPOSIZIONE IN APPELLO DELLA DOMANDA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI - NOVITA RISPETTO A QUELLA PER L'OSSERVANZA DELLE DISTANZE DELLE VEDUTE DALLE COSTRUZIONI PROPOSTA IN PRIMO GRADO - CONSEGUENZE.*

La norma dell'art 907 cod civ, relativa alla distanza delle costruzioni dalle vedute, ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quelli dell'art 873 cod civ, il quale disciplina la distanza tra le costruzioni al fine di evitare la formazione di intercapedini nocive: conseguentemente, la domanda proposta per il rispetto delle distanze tra le costruzioni ai sensi dell'art 873 cod civ e nuova rispetto alla domanda proposta ai sensi dell'art 907 cod civ per il rispetto della distanza dalle vedute, ed e percio inammissibile in appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)