Sez. 2, Sentenza n. 3461 del 19/05/1983 (Rv. 428339 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - DISTINZIONE TRA L'AZIONE EX ART. 907 COD. CIV. E L'AZIONE EX ART. 873 COD. CIV. - CONSEGUENZE - AZIONE EX ART. 873 COD. CIV. PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO IN AGGIUNTA A QUELLA EX ART. 907 COD. CIV. - DOMANDA NUOVA - IMPROPONIBILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CALCOLO - DISTINZIONE TRA L'AZIONE EX ART. 907 COD. CIV. E L'AZIONE EX ART. 873 COD. CIV. - CONSEGUENZE - AZIONE EX ART. 873 COD. CIV. PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO IN AGGIUNTA A QUELLA EX ART. 907 COD. CIV. - DOMANDA NUOVA - IMPROPONIBILITÀ.*
L'Azione ex art. 907 cod. civ. si distingue da quella ai sensi del precedente art. 873 sia per petitum (rispettivamente, arretramento della fabbrica del vicino a tre metri dalla facciata anteriore del muro in cui si apre la veduta diretta e arretramento della nuova costruzione a tre metri dalla preesistente costruzione del vicino), sia per causa petendi (fondata nel secondo caso, a differenza che nel primo, su un pregresso diritto di veduta), oltre che per la diversità di dette norme, contenute in diverse Sezioni del capo secondo del titolo secondo del libro terzo del codice civile, a nulla rilevando la mera coincidenza dell'entità della distanza (tre metri), atteso il differente sistema di misurazione: conseguentemente, la domanda per il rispetto delle distanze tra le costruzioni (art. 873 cod. civ.) è nuova rispetto alla domanda per l'osservanza della distanza dalle vedute (art. 907 cod. civ.) e, come tale, se avanzata in appello in aggiunta a quest'ultima domanda, deve essere dichiarata improponibile. (V 1485/78, mass n 390863; (V 1239/76, mass n 379935).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)