diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1462 del 06/03/1986 (Rv. 444853 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI E DOMANDE PER IL RISPETTO DELLA DISTANZA DALLE VEDUTE - DISTINZIONE - PROPOSIZIONE DELLA PRIMA IN PRIMO GRADO E DELLA SECONDA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DI QUEST'ULTIMA.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444853-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI E DOMANDE PER IL RISPETTO DELLA DISTANZA DALLE VEDUTE - DISTINZIONE - PROPOSIZIONE DELLA PRIMA IN PRIMO GRADO E DELLA SECONDA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ DI QUEST'ULTIMA.*

La norma dell'art. 907 cod. civ., relativa alla distanza delle costruzioni dalle vedute, ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quelli dell'art. 873 cod. civ., il quale disciplina la distanza tra le costruzioni al fine di evitare la formazione di intercapedini nocive. Pertanto, la domanda proposta per il rispetto delle distanze tra le costruzioni, ai sensi dell'art. 873 cod. civ. è nuova rispetto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 907 cod. civ. per il rispetto della distanza dalle vedute, ed è perciò inammissibile in appello. (V 03834/85, mass n 441409; (V 04422/84, mass n 436322; (V 04370/84, mass n 436273; (V 06517/82, mass n 424147; (V 04438/82, mass n 422429; (V 01599/82, mass n 419416; (Conf 03461/83, mass n 428339; (Conf 01597/81, mass n 412258; (Conf 01286/80, mass n 404786; (Conf 01437/79, mass n 397759; (Conf 03409/78, mass n 392859; (Conf 04140/78, mass n 392597; (Conf 01485/78, mass n 390863).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)