Sez. 5, Sentenza n. 10774 del 21/02/2008 Ud. (dep. 10/03/2008) Rv. 239484 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | False dichiarazioni in ordine all'avvenuta prestazione di giornate lavorative necessarie per beneficiare di prestazioni previdenziali - Integrazione del reato di cui agli art. 48 e 479 cod. pen..
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione (artt. 48 e 479 cod. pen.) - e non quello di falsità ideologica in certificati per induzione (artt. 480 cod. pen.) - la condotta di colui che dichiari falsamente l'avvenuta prestazione di giornate lavorative necessarie per beneficiare di prestazioni previdenziali, in quanto gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, previsti dalla L. n. 264 del 1949, da compilarsi a cura della commissione comunale per la manodopera agricola, sono atti pubblici che si distinguono dai certificati amministrativi poiché costituiscono documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale alla quale la legge attribuisce valore costitutivo di diritti e di obblighi. (Nella specie, la Corte ha rilevato che dalla iscrizione in detti elenchi, che postula la verifica di determinate condizioni, deriva per gli iscritti il diritto a beneficiare di tutta la previdenza ed assistenza prevista dalle relative norme in materia di assegni familiari, assistenza sanitaria, indennità di disoccupazione e analoghe provvidenze).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)