Sez. L, Sentenza n. 6538 del 09/06/1995 (Rv. 492773 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | Cosa giudicata formatasi a seguito di giudizio per una maggiore liquidazione dell'indennità integrativa speciale - Successiva - Domanda di maggiore liquidazione fondata su ragioni diverse - Preclusione - Limiti.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")
Il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile comporta che la cosa giudicata formatasi in esito ad un giudizio diretto al conseguimento di una maggiore liquidazione dell'indennità integrativa speciale (nella specie, in forza del computo di voci retributive non considerate dall'ente previdenziale) preclude la proposizione di una successiva domanda di maggior liquidazione della stessa indennità, anche se fondata su ragioni diverse (nella specie, sul riferimento a maggior periodo di servizio), salvo che nel primo giudizio sia stata formulata dall'interessato specifica riserva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)