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Sez. U, Sentenza n. 1892 del 21/04/1989 (Rv. 462550 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DOMANDA DIRETTA A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ IN RELAZIONE AL COSIDETTO RIMBORSO DEI CONTRIBUTI PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - SUCCESSIVA DOMANDA DI MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELLA STESSA INDENNITÀ IN RELAZIONE AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462550-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DOMANDA DIRETTA A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ IN RELAZIONE AL COSIDETTO RIMBORSO DEI CONTRIBUTI PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - SUCCESSIVA DOMANDA DI MAGGIORE LIQUIDAZIONE DELLA STESSA INDENNITÀ IN RELAZIONE AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PRECLUSIONE.*

L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di Azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono, tuttavia, precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito). Tale principio comporta che la formazione del giudicato sulla domanda del lavoratore diretta a conseguire una maggiore liquidazione dell'indennità di anzianità in relazione al cosidetto rimborso dei contributi, previsto dall'art. 16 del T.U. Degli accordi aziendali dell'a.M.T. Di Catania in favore del lavoratore collocato anticipatamente a riposo per inabilità fisica, preclude la proponibilità di una successiva domanda di maggiore liquidazione della stessa indennità, ancorché fondata su ragioni diverse da quelle fatte valere in precedenza, quale l'inclusione del compenso per lavoro straordinario, trattandosi di elementi costitutivi del complessivo trattamento di fine rapporto. (Conf 3451/88, mass n 458804; (Conf 6378/87, mass n 454653; (Conf 4137/86, mass n 446925; (Conf 2989/86, mass n 445999; (contra 4355/87, mass 453099; (contra 2739/87, mass n 451848; (contra 1672/87, mass n 451064; (contra 3069/86, mass n 446077; (contra 6056/85, mass n 443188).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)