Sez. 1, Sentenza n. 5470 del 06/11/1998 Cc. (dep. 27/02/1999) Rv. 212675 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Procedimento - Parametri di valutazione della condotta dell'istante - Assenza di elementi negativi nel periodo intercorrente tra la pronuncia negativa e la decisione - Sufficienza - Esclusione - Sussistenza di prove effettive e costanti di buona condotta - Necessità - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
In sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la personalità dell'istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto nel periodo intermedio fra quello del fatto per il quale è pronuncia negativa (sia essa di condanna o di applicazione di misura di prevenzione) e quello della decisione. In tale valutazione globale bisogna ricercare e trovare non tanto un'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì delle prove effettive e costanti di buona condotta. Ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla sua condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa del di lui comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedergli una patente di buona condotta atta, addirittura, a cancellare gli effetti penali di precedenti condanne. (Fattispecie relativa ad istanza di riabilitazione, in relazione a misura di sorveglianza speciale di p. s. presentata da persona nei cui confronti pendevano due procedimenti penali, rispettivamente per evasione fiscale e per concorso in alterazione di stato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)