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Sez. 5, Sentenza n. 43383 del 19/09/2013 Cc. (dep. 23/10/2013) Rv. 258662 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Riabilitazione - Valutazione della condotta dell'istante - Acquisizione di elementi sintomatici positivi - Sussistenza di un singolo episodio negativo non rivelatore di una generica condotta di vita - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258662-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, la prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici positivi che abbiano il significato univoco di recupero dell'istante ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita; in presenza di tali indici, tuttavia, non può attribuirsi ad un singolo episodio occasionale di intemperanza - non espressivo di una generale condotta di vita - valore automaticamente ostativo alla concessione della riabilitazione. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento della Corte di appello con cui, a fronte delle informative di polizia con cui veniva segnalato che l'istante era dedito al lavoro e alla famiglia, la richiesta di riabilitazione era stata rigettata per aver l'interessato riportato una condanna a pena pecuniaria per il delitto di minaccia e ingiuria in danno di un ufficiale della Guardia di Finanza per un fatto commesso diciotto mesi dopo la cessazione della misura di prevenzione e otto anni prima della presentazione della istanza di riabilitazione).

Riferimenti normativi: Legge 03/08/1988 num. 327 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)