Sez. 2, Sentenza n. 20902 del 08/10/2010 (Rv. 615462 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Delibera di installazione di un ascensore nel vano scale a cura e spese di alcuni dei condomini - Maggioranza qualificata ex art. 1136, 5 comma, cod. civ. - Sufficienza - Esclusione - Altre condizioni - Diritto di fruizione degli altri condomini - Assenza di pregiudizio - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE
È legittima la delibera dell'assemblea di condominio che, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, quinto comma, cod. civ., richiamato dall'art. 1120 cod. civ., deliberi l'installazione di un ascensore nel vano scala condominiale a cura e spese di alcuni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera, ed ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento delle cose comuni, alcun pregiudizio a ciascun condomino ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, cod. civ., non dovendo necessariamente derivare dall'innovazione un vantaggio compensativo per il condomino dissenziente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)