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Sez. 3, Sentenza n. 6465 del 05/12/1981 (Rv. 417291 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - CORREZIONE (DELLA) - INDICAZIONE COME CONTUMACE DI UNA PARTE COSTITUITA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - EMENDABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CORREZIONE IN PENDENZA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE "A QUO".*
Stato
decisa il 1981-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417291-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - CORREZIONE (DELLA) - INDICAZIONE COME CONTUMACE DI UNA PARTE COSTITUITA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - EMENDABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CORREZIONE IN PENDENZA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE "A QUO".*

L'indicazione in sentenza come contumace di una parte invece costituita in giudizio non è motivo di nullità della decisione, ma di errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ.. tale correzione, in pendenza del ricorso per Cassazione, va fatta dal giudice a quo, in quanto la Corte di Cassazione, per la sua natura di giudice di legittimità, non può disporre la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza di merito. (V 5454/80, mass n 409324, sulla seconda parte; (V 2885/57, sulla prima parte; (Conf 1974/79, mass n 398374, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)