Sez. 2, Sentenza n. 2189 del 13/04/1981 (Rv. 412925 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - DECORO ARCHITETTONICO DEL FABBRICATO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) - DECORO ARCHITETTONICO DEL FABBRICATO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Per 'decoro architettonicò del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall'art 1120, secondo comma, cod civ, deve intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonche all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico. L'indagine svolta a stabilire se, in concreto, un'innovazione (nella specie: veranda in ferro e vetro) determini o meno alterazione del 'decoro architettonicò e demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al Sindacato di legittimita, se congruamente motivato. (V 205/79, mass n 396276; (V 706/75, mass n 374040; (Conf 6397/79, mass n 403130, sulla prima parte; (Conf 179/77, mass n 383689, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)