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Sez. 2, Sentenza n. 4467 del 16/04/1997 Ud. (dep. 15/05/1997) Rv. 207830 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - ORDINANZA | Istanza di rinnovazione - Reiezione implicita - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207830-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - ORDINANZA

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non è sindacabile il provvedimento della Corte d'appello che, pur riconoscendo l'incompletezza di alcuni accertamenti e la mancata assunzione di taluni testi, motivi anche implicitamente, purché in maniera logica ed accettabile, sulla non indispensabilità ai fini della decisione delle prove di cui viene prospettata l'assunzione; né può ritenersi, in forza del principio di tassatività, che dalla mancata adozione, da parte del giudice di secondo grado, dell'autonoma ordinanza di rigetto prevista dall'art. 603, quinto comma, cod. proc. pen., possa derivare una qualche nullità, non essendo specificamente prevista dalla legge per tale omissione detta sanzione processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)