Sez. 6, Sentenza n. 29907 del 14/05/2019 Cc. (dep. 08/07/2019) Rv. 276464 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Art. 43 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Giudizio sul rendiconto della gestione - Natura - Effetti.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non ha ad oggetto la responsabilità dell'amministratore giudiziario, bensì assolve a funzione di verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, indicanti gli importi pagati e riscossi, la descrizione dei cespiti e il saldo, sicché, ove il giudice ravvisi irregolarità o profili di incompletezza, lo stesso non può limitarsi a non approvare il rendiconto, ma deve invitare l'amministratore, con ordinanza esecutiva, alle necessarie modifiche od integrazioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)