Sez. 2, Sentenza n. 16906 del 21/02/2019 Cc. (dep. 18/04/2019) Rv. 276621 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Art. 43 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Giudizio sul rendiconto della gestione – Terzo intestatario fittizio dei beni confiscati - Legittimazione a presentare osservazioni e contestazioni - Esclusione - Non definitività dell’ablazione - Irrilevanza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo qualificato nel provvedimento di confisca quale intestatario fittizio dei beni oggetto di ablazione non è legittimato a partecipare al subprocedimento relativo all'approvazione del rendiconto della gestione dei beni confiscati ex art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né a presentare osservazioni e contestazioni in merito, non potendosi considerare «interessato» ai sensi di detta norma, neppure nel caso in cui la misura patrimoniale non sia esecutiva in pendenza di gravame, ed avendo soltanto titolo per esplicare le proprie difese successivamente, dinanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente d'esecuzione. (In motivazione, la Corte ha, conseguentemente, escluso la legittimazione del terzo a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza resa a definizione di una fase infraprocedimentale cui è rimasto estraneo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)