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Sez. L, Sentenza n. 5845 del 16/06/1994 (Rv. 487097 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Sgravio ex art. 18 legge n. 1089 del 1968 - Riferimento alle retribuzioni al netto di compensi per il lavoro "considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge" - Portata.
Stato
decisa il 1994-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487097-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della legge n. 1089 del 1968, che prevede il diritto allo sgravio contributivo nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, al netto di compensi per il lavoro "considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge", la prestazione lavorativa eccedente l'orario fissato contrattualmente in misura inferiore al massimo legale di otto ore giornaliere e fino al raggiungimento di questo deve essere qualificata straordinaria, a meno che non sia provata l'esistenza di un accordo tra le parti, avente come oggetto il prolungamento dell'orario normale contrattuale fino al limite di quello normale legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)