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Sez. L, Sentenza n. 331 del 14/01/2002 (Rv. 551521 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive - Incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo - Riduzione delle somme aggiuntive irrogate a titolo di sanzione civile - Applicabilità in sede processuale - Tempestiva richiesta da parte dell'interessato - Necessità - Esclusione - Fattispecie in materia di trattamento contributivo del lavoro straordinario.
Stato
decisa il 2002-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551521-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

Ai fini dell'applicazione in sede processuale dell'art. 4, lett. b), D.L. n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988 - che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile nell'ipotesi in cui l'omissione contributiva dipenda "da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa" - si deve considerare che, essendo le suddette incertezze da qualificare non come fatto impeditivo della irrogazione della sanzione nella sua misura maggiore, ma come parte integrante della fattispecie costitutiva dell'obbligo di pagare la sanzione in misura agevolata, il giudice deve rilevare e valutare, indipendentemente dalle tempestive deduzioni del soggetto tenuto al pagamento dei contributi, se all'epoca delle contestate inadempienze sussistesse uno dei suddetti contrasti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio avente ad oggetto l'operatività o meno dell'esclusione degli sgravi contributivi di cui all'art. 18 D.L. n. 918 del 1968 convertito nella legge n. 1089 del 1968 per le retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario, nel quale assumevano rilievo le incertezze manifestatesi in merito alla distinguibilità della nozione di straordinario contrattuale rispetto alla nozione di straordinario legale, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 4 lett. b) cit. in quanto la relativa eccezione era stata proposta per la prima volta in appello).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 220 art. 18, Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)