Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 05/02/1998 (Rv. 512241 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Responsabilità dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta - Limite di massimale - Operatività con riferimento al solo debito principale.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, anche nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del responsabile del sinistro, il limite di massimale di cui all'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, opera con riferimento al solo debito principale, mentre il suddetto limite viene meno ove l'assicuratore, colposamente ritardando il pagamento dell'indennizzo, determini la sopravvenuta incapienza del massimale.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)