Sez. L, Sentenza n. 4317 del 24/03/2001 (Rv. 545161 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Lavoratori subordinati o autonomi dello spettacolo - Obbligo assicurativo DLG.CPS. n.708/47 - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
L'obbligo assicurativo che grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nell'art. 3 del DLG.CPS. n.708 del 1947, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma della loro collaborazione, concerne ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti e, sino alla completa fiscalizzazione, la contribuzione al servizio sanitario nazionale, non si estende invece per i lavoratori autonomi alle assicurazioni di maternità, alla contribuzione per le case dei lavoratori ed alle casse assegni familiari, che prevedono come presupposto dell'obbligo di assicurazione e contribuzione la natura subordinata del rapporto di lavoro, ed anche per i lavoratori subordinati è esclusa la contribuzione alla cassa integrazione guadagni.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 2 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)