Sez. L, Sentenza n. 17301 del 05/12/2002 (Rv. 559004 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Contributi - Dei prestatori di lavoro dello spettacolo - Obbligo a carico delle imprese dello spettacolo - Natura autonoma o subordinata della attività lavorativa - Indifferenza - Periodo successivo al 1 gennaio 1980 - Contributi per le prestazioni di malattia, assistenza sanitaria e Gescal - Versamento all'INPS, subentrato all'ENPALS.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
L'obbligo assicurativo che grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nell'art. 3, D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione; i contributi per l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia - e quelli connessi, quali i contributi Gescal -, per assistenza sanitaria e per maternità, a far data dal 1 gennaio 1980, ex artt. 74 e 76, legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere versati all'I.N.P.S., in quanto subentrato al disciolto E.N.P.A.L.S..
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 4, Legge 29/11/1952 num. 2398, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 76 CORTE COST., Legge 23/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/02/1986 num. 41 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)