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Sez. L, Sentenza n. 17509 del 30/08/2005 (Rv. 583158 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Contributi - Lavoratori dello spettacolo - Obbligo a carico delle imprese dello spettacolo - Assicurazione malattia - Assicurazione di maternità - Contribuzione gestione case di lavoratori (Gescal) - Natura autonoma o subordinata dell'attività lavorativa - Indifferenza.
Stato
decisa il 2005-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583158-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

L'obbligo assicurativo che grava sulle imprese dello spettacolo in favore dei lavoratori elencati nell'art. 3, d.lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro collaborazione e vale, oltre che per i contributi di malattia, anche per quelli relativi alla maternità e alla Gescal, atteso che le disposizioni legislative li prevedono senza compiere alcuna distinzione.

Riferimenti normativi: DM 20/11/1963 art. 1, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 21, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/07/1947 num. 708 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)