Sez. 1, Sentenza n. 8027 del 13/06/2000 (Rv. 537543 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CONTRAENTI - IN GENERE | Omesso rendimento del conto - Automatica causa di risoluzione del contratto - Esclusione - Criterio dell'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 cod.civ. - Applicabilità - Fattispecie.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CONTRAENTI - IN GENERE
In tema di associazione in partecipazione, il rendimento del conto non è l'unico, né il principale adempimento dovuto dall'associante all'associato; sicché, il mancato rendimento del conto non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell'art. 1455 cod.civ. (la S.C. ha così confermato la sentenza che, valutati gli addebiti mossi all'associante alla luce del complessivo comportamento delle parti, era pervenuta alla conclusione che, nell'economia generale del rapporto, la tenuta di una contabilità incompleta ed il mancato formale invio dei rendiconti annuali non rappresentavano inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto per responsabilità dell'associante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2552
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)