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Sez. L, Sentenza n. 1551 del 26/01/2006 (Rv. 587034 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Rendiconto presentato prima e nel corso del giudizio - Differenze - Prova - Onere relativo - Lacunosità o incompletezza - Conseguenze - Istruttoria d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587034-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI

In tema di rendimento dei conti, il regime dell'istituto è diverso se il rendiconto viene presentato prima del giudizio o nel corso di esso, in quanto il conteggio reso fuori dal giudizio non deve rispondere a particolari requisiti, mentre se la parte che ha diritto al rendiconto ne contesta giudizialmente la mancanza o la lacunosità, la parte obbligata deve presentare un rendiconto che risponda ai requisiti imposti dalla disciplina processuale. Peraltro, se la parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile o il giuramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)