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Sez. 1, Sentenza n. 6709 del 15/12/2000 Cc. (dep. 10/02/2001) Rv. 218162 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari - Richiesta di affidamento in prova con programma di recupero terapeutico - Condizioni per l'accoglimento della richiesta - Programma terapeutico concordato - Necessità.
Stato
decisa il 2000-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218162-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni curative ai sensi dell'art. 94 del d. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309, il condannato deve dimostrare di essere tossicodipendente, producendo la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, e di aver concordato un programma terapeutico con l'unità sanitaria locale o con uno degli enti indicati dall'art. 1 "bis" della legge n. 297 del 1985 (in applicazione di questo principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di affidamento terapeutico perché carente della prova in ordine al fatto che il programma riabilitativo fosse stato concordato con una struttura pubblica)

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)