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Sez. U, Sentenza n. 26129 del 27/12/2010 (Rv. 615394 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Contributi e sovvenzioni pubbliche - Emanazione dell'atto di concessione - Successiva decadenza per fatti sopravvenuti - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie in relazione alla legge n. 433 del 1991.
Stato
decisa il 2010-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615394-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, con l'emanazione dell'atto di concessione del contributo, ancorché non ancora erogato, il richiedente diviene titolare di un diritto soggettivo, per cui sul provvedimento di decadenza per fatti sopravvenuti, a causa di inadempimenti contestati al beneficiario, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. (Fattispecie riguardante il contributo previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433 per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1990 in Sicilia).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1991 num. 433 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)