Sez. U, Sentenza n. 19806 del 18/07/2008 (Rv. 604393 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Contributi e sovvenzioni pubbliche - Revoca di contributo concesso - Legge regolatrice nella specie legge reg. Veneto 5 marzo 1987, n. 12) - Verifica di condizione legislativa - Discrezionalità - Esclusione - Posizione di diritto soggettivo - Giurisdizione dell'AGO - Devoluzione - Posizione soggettiva del privato - Individuazione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, appartiene al giudice ordinario la controversia nella quale si chiede il riconoscimento del contributo pubblico, prima concesso e poi revocato dall'amministrazione, qualora, sulla base della legge che disciplina il contributo (nella specie, della Regione Veneto n. 12 del 1987), l'intervento dell'amministrazione in sede di revoca ha avuto per oggetto solo la verifica di condizioni predeterminate dalla normativa, senza valutazioni discrezionali in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico, con conseguente posizione di diritto soggettivo in capo al privato, come nel caso dell'accertamento della condizione relativa all'inizio dei lavori (essendo richiesto dall'art. 3 legge cit. che i lavori non fossero iniziati al momento della richiesta).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 02/03/1987 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)