Sez. 2, Sentenza n. 1915 del 26/05/1976 (Rv. 380710 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INTERVALLI DI ISOLAMENTO - DESTINAZIONE A STRADA PRIVATA - LARGHEZZA - MISURA DELLE STRADE PUBBLICHE - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - INTERVALLI DI ISOLAMENTO - DESTINAZIONE A STRADA PRIVATA - LARGHEZZA - MISURA DELLE STRADE PUBBLICHE - ESCLUSIONE.*
Allorche, nelle zone sismiche, proprietari limitrofi convengano di edificare a distanza dal confine comune e di adibire a strada esclusivamente privata la zona di rispetto, questa deve avere la larghezza prescritta per gli intervalli di isolamento, non quella maggiore stabilita per le strade pubbliche o soggette a pubblico transito. Infatti, gli intervalli di isolamento, ai sensi delle norme antisismiche, possono essere utilizzati per il passaggio esclusivamente privato, come in ogni altro modo, diverso dalle costruzioni e dal pubblico transito. (V 4012/68, mass n 337605).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 12, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)