Sez. 2, Sentenza n. 5036 del 21/07/1983 (Rv. 429903 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - INTERVALLO DI ISOLAMENTO EX ART. 6 DELLA LEGGE ANTISISMICA N. 1684 DEL 1962 - EDIFICI FRONTISTANTI AREE CHIUSE OVVERO APERTE AL PUBBLICO PASSAGGIO - DISTANZE RISPETTIVAMENTE PRESCRITTE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - INTERVALLO DI ISOLAMENTO EX ART. 6 DELLA LEGGE ANTISISMICA N. 1684 DEL 1962 - EDIFICI FRONTISTANTI AREE CHIUSE OVVERO APERTE AL PUBBLICO PASSAGGIO - DISTANZE RISPETTIVAMENTE PRESCRITTE.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 6 della legge antisismica 25 novembre 1962 n. 1684, per intervallo d'isolamento, per il quale è prescritta la larghezza minima di metri sei, deve intendersi solo quell'area frapposta tra due edifici sottratta al pubblico transito perché chiusa, sicché quando tale area sia invece aperta al pubblico passaggio, nel senso di accessibilità a tutti (cioè anche a quelli che non abitino negli immobili frontistanti) per Mancanza di chiusura, gli edifici che fiancheggiano l'area stessa si considerano come prospettanti su strada, per cui la distanza minima fra essi deve essere quella prevista da detta norma per le strade (metri otto). (V 1915/76, mass n 380710; (V 4012/68, mass n 337605; (V 2143/67, mass n 329281).*
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)