Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 28/02/2013 (Rv. 625314 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Cessione della locazione in conseguenza della cessione dell'azienda, ai sensi dell'art. 36, legge n. 392 del 1978 - Posizione del cessionario in relazione all'accordo simulatorio tra locatore ceduto e conduttore cedente - Terzo agli effetti dell'art. 1415, cod. civ. - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE
In ipotesi di cessione del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, quale effetto di apposito negozio, separato o contestuale alla cessione azienda, o quale automatica conseguenza del principio di cui all'art. 2558 cod. civ., si verifica la sostituzione di un terzo nel rapporto giuridico preesistente fra cedente e ceduto; pertanto, in virtù dell'art. 1415 cod. civ., non è opponibile al cessionario la simulazione relativa al canone del contratto di locazione intercorso tra il locatore e l'originario conduttore, in mancanza di prova dell'adesione del terzo all'accordo dissimulato, ovvero della sua malafede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2558, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)