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Sez. 1, Sentenza n. 6091 del 21/03/2005 (Rv. 580214 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari - Conclusione negativa della procedura - Comunicazione con atto scritto e ad esternazione formale - Necessità - Valutazione, da parte del giudice del merito, delle cause ostative ex art. 1, comma 8, decreto - Legge n. 195 del 2002 - Esclusione - Spettanza all'Amministrazione e sindacabilità da parte del solo giudice amministrativo - .
Stato
decisa il 2005-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580214-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione e di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, di cui al decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, la conclusione negativa della procedura di legalizzazione deve essere comunicata al richiedente, con atto scritto e ad esternazione formale, ed è preclusa al giudice del merito la formulazione di una prognosi di inaccoglibilità dell'istanza per la causa ostativa della previa denunzia per i reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., essendo una tale valutazione - ormai venuta meno a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2005, dell'art. 1, comma 8, lettera c, del citato D.L. n. 195 del 2002 - rimessa all'Amministrazione e sindacabile da parte del solo giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)