Sez. L, Ordinanza n. 13773 del 23/05/2025 (Rv. 675548-01)
REGIONI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - IMPIEGO PUBBLICO | Incarichi dirigenziali - Regione Sicilia - Mancata riconferma nell'incarico - Mantenimento del trattamento economico nei termini di cui all'art. 42 c.c.r.l. - Esclusione - Ragioni - Prevalenza dell'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010. SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE - In genere.
REGIONI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - IMPIEGO PUBBLICO
In tema di incarichi dirigenziali nella Regione Sicilia, il dirigente che non sia stato riconfermato nell'incarico non ha diritto a mantenere il trattamento economico nei termini di cui all'art. 42 del c.c.n.l. dirigenti della Regione Sicilia 2002-2005, atteso che tale clausola collettiva è stata travolta dall'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, la quale, in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale, si applica anche alla Regione Sicilia senza invadere il campo riservato alla legislazione regionale, ed è idonea a sterilizzare l'applicazione del menzionato art. 42.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 32 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 03/12/2003 num. 20, Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)