Sez. 2, Sentenza n. 3565 del 12/03/2002 (Rv. 553006 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Immobile, oggetto del preliminare, gravato da ipoteca ma dichiarato libero da altri pesi - Successiva conoscenza dell'esistenza di un pignoramento - Art.1482 cod. civ. - Applicabilità - Facoltà del promissario compratore - Domanda di risoluzione del preliminare - Ammissibilità - Conseguenze.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
La norma contenuta nell'art. 1482 cod. civ. (applicabile analogicamente anche al contratto preliminare di vendita), secondo cui se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro dà facoltà al promissario acquirente di ottenere la liberazione dei pesi gravanti sul bene, non preclude, in alternativa, la possibilità di agire per la risoluzione del contratto se ricorrono gli estremi del grave inadempimento (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici del merito che avevano statuito la legittimità dell'azione di risoluzione intentata dal promissario acquirente nei confronti del promissario venditore il quale aveva dichiarato che il bene promesso era gravato da ipoteca, ma libero da altri pesi, mentre era risultato che l'immobile era sottoposto ad esecuzione con pignoramento trascritto in data anteriore al preliminare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)