Sez. 1, Sentenza n. 13809 del 23/07/2004 (Rv. 576447 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione al contumace - Qualificazione della parte quale contumace contenuta nella sentenza - ObbligatorietĂ - Contestazione di tale qualificazione nell'impugnazione - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La qualificazione della parte, come costituita o contumace, al fine di notificarle la sentenza per il decorso del termine impugnatorio o al fine di notificarle l'impugnazione, deve - in ossequio ad evidenti esigenze di certezza ed affidamento in tema di scelta e modalitĂ di esecuzione delle attivitĂ processuali - essere desunta dalla stessa sentenza che si notifica o si impugna, ed in tal secondo caso anche ove con l'impugnazione si intenda contestare la qualificazione data con la pronunzia impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)