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Sez. L, Sentenza n. 1223 del 05/02/1988 (Rv. 457430 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI UNA CERTA DURATA - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457430-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI UNA CERTA DURATA - COMPUTABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'indennità di anzianità, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982), deve essere determinata alla stregua di un concetto di ultima retribuzione che, non potendo essere inteso in senso meramente cronologico, va individuato mediante il ricorso in via gradata alla disciplina collettiva, agli Usi o all'equità e tenendo conto, in particolare, che i compensi relativi a prestazioni di una certa durata (trasferta, missione all'estero), mentre non sono computabili ai fini dell'indennità di anzianità, anche se la cessazione del rapporto è avvenuta durante tali prestazioni, ove queste siano state solo occasionali ed episodiche, sono invece computabili ove relativi ad attività costituenti un modo di essere necessario delle prestazioni contrattualmente richieste (lavoratori trasfertisti o assunti per un'attività lavorativa da svolgere necessariamente all'estero), oppure ripetutamente e abitualmente richieste dal datore di lavoro, e ciò anche se esse non sono più in corso al momento dell'Estinzione del rapporto. (V 7755/86, mass n 449730; (V 2449/85, mass n 440292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)