diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6523 del 02/12/1988 (Rv. 460847 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EMOLUMENTI SUPPLEMENTARI EROGATI CON CONTINUITÀ DAL DATORE DI LAVORO AL DIPENDENTE TRASFERITO ALL'ESTERO - CARATTERE RETRIBUTIVO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460847-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EMOLUMENTI SUPPLEMENTARI EROGATI CON CONTINUITÀ DAL DATORE DI LAVORO AL DIPENDENTE TRASFERITO ALL'ESTERO - CARATTERE RETRIBUTIVO - RILEVANZA.*

Gli emolumenti "supplementari" erogati con continuità dal datore di lavoro al dipendente trasferito all'estero, per un periodo di tempo indeterminato o non aprioristicamente determinato, o determinabile, hanno natura di erogazione retributiva (indipendentemente dalla qualificazione giuridica eventualmente diversa datane dalle parti, o indicata dalla contrattazione collettiva), in quanto corrisposti allo scopo di compensare il maggior disagio materiale e morale sopportato dal lavoratore trasferito, e, pertanto, sono computabili nella liquidazione della indennità di anzianità. (V 1223/88, mass n 457430; (V 4575/88, mass n 459482).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)