Sez. 4, Sentenza n. 3215 del 27/11/1997 Cc. (dep. 11/02/1998) Rv. 210163 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Motivazione - Carenza - Nullità assoluta - Motivi redatti dal giudice d'appello - Ammissibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
La mancanza di motivazione dell'ordinanza "de libertate" configura una nullità, che, riguardando un bene di assoluta rilevanza costituzionale (art. 13 e 111 Cost.) come la libertà delle persone, riveste carattere assoluto e non è perciò sanabile dal giudice di appello. Laddove, infatti, la motivazione manchi del tutto non si tratta di completarla o integrarla o di sostituirla -il che rientra nei poteri del giudice d'appello- ma sibbene di sostituirsi al primo giudice, redigendo la motivazione al suo posto e privando, oltretutto, l'imputato di un grado del giudizio de libertate. In tal caso il giudice, avvalendosi del potere conferitogli dall'art. 185 cod. proc. pen., deve dichiarare la nullità del provvedimento per inesistenza della motivazione, richiesta a pena di nullità, e trasmettere gli atti al giudice a quo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)