Sez. 2, Sentenza n. 1291 del 07/05/1974 (Rv. 369361 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - CHIUSURA - SERVITU DI ARIA E LUCE - EFFETTO - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DEL FONDO SERVENTE - REGIME APPLICABILE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - CHIUSURA - SERVITU DI ARIA E LUCE - EFFETTO - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DEL FONDO SERVENTE - REGIME APPLICABILE.*
L'effetto principale e normale della Costituzione di una servitu atipica di aria e luce consiste nella impossibilita per il proprietario del fondo servente di invocare a proprio favore la norma dell'art 904 cod civ al fine di costruire in aderenza od in Unione al muro del vicino, chiudendo le luci ivi aperte; il regime delle distanze fra la costruzione da eseguire sul fondo servente e quella in cui e posta l'apertura, per mezzo della quale e esercitata la suddetta servitu, deve essere individuato nell'art 873 cod civ e nei regolamenti locali cui esso rinvia. (V 3866'69, mass nn 344212, 344215).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 904
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)