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Sez. L, Sentenza n. 3217 del 06/06/1979 (Rv. 399585 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERIO DELLA "DIPENDENZA" - APPLICABILITA AL RAPPORTO DI AGENZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399585-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERIO DELLA "DIPENDENZA" - APPLICABILITA AL RAPPORTO DI AGENZIA - ESCLUSIONE.*

In materia di Competenza territoriale nel processo del lavoro, il criterio di collegamento della dipendenza alla quale e addetto il lavoratore o presso il quale egli prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto, non e applicabile all'ipotesi di agenti, ossia di autonomi imprenditori, i quali non sono ne addetti, ne prestano la loro opera alle dipendenze del datore di lavoro. (Conf 2432/77, mass n 386149).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)