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Sez. L, Sentenza n. 4054 del 13/06/1983 (Rv. 429006 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERIO DELLA "DIPENDENZA" - APPLICABILITÀ AGLI AGENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429006-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - CRITERIO DELLA "DIPENDENZA" - APPLICABILITÀ AGLI AGENTI - ESCLUSIONE.*

In materia di Competenza territoriale nel nuovo processo del lavoro, il criterio di collegamento della "dipendenza" stabilito dal secondo comma dell'art. 413 cod. proc. civ. non è applicabile agli agenti (art. 403 n. 3 cod. proc. civ.), i quali, essendo imprenditori autonomi, non sono addetti né prestano la loro opera alle dipendenze del datore di lavoro. Pertanto, nei rapporti di Agenzia i criteri di Determinazione della Competenza territoriale applicabili sono soltanto quello del luogo in cui è sorto il rapporto (coincidente con il luogo di conclusione del contratto) o quello della Sede della azienda (nella specie, la società preponente). (V 936/83, mass n 425700; (V 3201/81, mass n 413772; (V 5668/79, mass n 402267; (V 3217/79, mass n 399585; (V 2784/79, mass n 399091).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)