Sez. 2, Sentenza n. 5385 del 23/10/1984 (Rv. 437094 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE - CASSAZIONE CON RINVIO AD ALTRA SEZIONE DEL MEDESIMO UFFICIO GIUDIZIARIO DECIDENTE - PRONUNCIA DELLA SENTENZA DA PARTE DELLA MEDESIMA SEZIONE DECIDENTE IN APPELLO O CON LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIÙ GIUDICI DI QUESTA SEZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE - CASSAZIONE CON RINVIO AD ALTRA SEZIONE DEL MEDESIMO UFFICIO GIUDIZIARIO DECIDENTE - PRONUNCIA DELLA SENTENZA DA PARTE DELLA MEDESIMA SEZIONE DECIDENTE IN APPELLO O CON LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIÙ GIUDICI DI QUESTA SEZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Qualora la Cassazione con rinvio venga disposta con assegnazione della causa ad altra Sezione dell'ufficio giudiziario che emise la sentenza annullata, come consentito dall'art. 383 cod. proc. civ., la circostanza che la pronuncia in Sede di rinvio venga resa dalla medesima Sezione, che pronunciò la sentenza cassata, non determina una situazione d'incompetenza, né comunque spiega di per sè effetti invalidanti, nemmeno nel caso di partecipazione di uno o più giudici ad entrambe le decisioni, in violazione dell'Obbligo di astensione di cui all'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., trattandosi di inosservanza che la parte, che non si sia avvalsa del rimedio della ricusazione, non può dedurre come ragione di nullità della sentenza (ravvisabile solo nel diverso caso in cui il giudice abbia nella causa un proprio interesse diretto, che lo ponga nella veste di parte). (V 4444/81, mass n 415151; (V 1624/81, mass n 412296; (V 5594/80, mass n 409453; (V 3994/78, mass n 393589; (contra 1786/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)