Sez. 2, Sentenza n. 12115 del 11/11/1992 (Rv. 479448 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - Deliberazione dell'assemblea | Ripartizione delle spese condominiali - Tabella millesimale approvata da tutti i condomini - Modificabilità con delibera approvata da tutti i condomini o con provvedimento del giudice nei casi dell'art. 69 disp. att. cod. civ. - Ripartizione provvisoria dei contributi a titolo di acconto e salvo conguaglio - Delibera a maggioranza dell'assemblea condominiale - Ammissibilità - Condizioni.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - Deliberazione dell'assemblea
In tema di ripartizione di spese condominiali la tabella millesimale approvata da tutti i condomini è modificabile soltanto con deliberazione adottata con il consenso di tutti i condomini, oppure con provvedimento del giudice nei soli casi tassativamente indicati dall'art. 69 disp. att. cod. civ.. Ne consegue che il potere dell'assemblea condominiale di deliberare a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi a titolo di acconto e salvo conguaglio può riconoscersi soltanto in assenza di una precedente regolamentazione negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)