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Sez. 2, Sentenza n. 5399 del 02/06/1999 (Rv. 526983 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) | Tabelle millesimali - Allegate al regolamento condominiale contrattuale - Modificabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526983-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE)

Le tabelle millesimali allegate a regolamento condominiale contrattuale non possono essere modificate se non con il consenso unanime di tutti i condomini o per atto dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 69 disp. att. cod. civ. e conservano piena efficacia e validità (quali leggi del condominio) sino a che non intervenga una rituale modifica delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)